Ordinanza n. 918 del 1988

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ORDINANZA N.918

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 5 luglio 1979, n. 59 (<Regolamentazione della pesca del corallo>), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 16 luglio 1987 dal Pretore di La Maddalena nei procedimenti civili vertenti tra Ascione Giovanni e Matteucci Ranieri e l'Assessorato della difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, iscritte ai nn. 699 e 700 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49/1 a S.S. dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni, attinenti ad illeciti commessi in violazione della regolamentazione della pesca del corallo, il Pretore di La Maddalena, con due identiche ordinanze emesse in data 16 luglio 1987 (r.o. nn. 699 e 799/87) ha impugnato l'art. 4 della legge reg. Sardegna 5 luglio 1979 n. 59, ritenendolo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui conferisce all'Assessore regionale dell'ambiente la potestà di disciplinare, con proprio decreto annuale, la pesca del corallo;

che la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con l'art. 27 dello Statuto sardo che attribuisce la potestà normativa regolamentare esclusivamente al Consiglio regionale;

che non si sono costituite le parti.

Considerato che i giudizi così promossi vanno riuniti per la loro identità oggettiva;

che la medesima questione, sollevata in riferimento allo stesso parametro costituzionale, é stata dichiarata non fondata da questa Corte, con sentenza n. 569 del 1988;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomentazioni diverse da quelle già considerate nella citata pronuncia, ne comunque sussistono ragioni o elementi nuovi tali da indurre questa Corte a mutare il proprio indirizzo;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Sardegna 5 luglio 1979 n. 59, sollevata, in riferimento all'art. 27 dello Statuto sardo, dal Pretore di La Maddalena con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.